(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4
                         del 24 marzo 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       D e s t i n a z i o n e
 
  1. Gli avanzi finanziari, risultanti dai rendiconti  dell'esercizio
1996  delle aziende per il diritto agli studi universitari cosi' come
approvati dal  Consiglio  regionale  con  verbale  n.  73/12  del  25
novembre  1997, sono destinati, dalle stesse, alle spese di carattere
non ricorente, previa adozione, entro mesi sei dall'entrata in vigore
della presente legge, di dettagliato programma di interventi.
  2. Nel programma sono indicati, oltre all'onere complessivo  e  per
ciascun  intervento,  i  capitoli  di  spesa  del  bilancio  1998 cui
l'avanzo viene destinato.